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415 bis Portale PDP - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

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415 bis Portale PDP

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DEPOSITO ATTI
PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

Sul Portale del processo penale telematico dovranno essere depositati esclusivamente memorie documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415 bis - (art. 24 co 1) di qualsiasi procedimento.

Con particolare riferimento alle nomine, l’art. 24 del DL 137/2020 non prevede espressamente tra gli atti da depositarsi obbligatoriamente in via telematica la nomina. Tuttavia il Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede il deposito della nomina mediante Portale quale requisito per il deposito degli atti obbligatori successivi.

L’art. 5, comma 2 del decreto DGSIA del 11.5.2020, richiamato dal decreto DGSIA del 4.11.2020 emesso successivamente all’entrata in vigore del DL 137/2020 stabilisce infatti che “Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all’art. 4, co. 2”.

Il combinato disposto delle norme in esame permette di sostenere che gli atti di nomina intervenuti dopo la notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p. devono essere trasmessi esclusivamente tramite Portale. Ciò è necessario per poter essere poi abilitati a trasmettere atti successivi.

Atti diversi da quelli indicati (tra cui anche le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di indagine ma antecedenti alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis) non saranno accettati dalle segreterie.

Come previsto dalla legge: “il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali” (art. 24 co 1). Non sarà sufficiente la ricevuta di invio.

Si invitano quindi gli avvocati a monitorare costantemente il Portale anche al fine di verificare lo stato degli invii e in particolare le accettazioni o i rifiuti da parte dell’ufficio.

La tipologia di atti che potranno essere depositati dagli avvocati tramite il Portale telematico sarà implementata a cura del Ministero della Giustizia con decreti successivi (art. 24 co 2).

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