Casellario Europeo
Certificati
CERTIFICATO CASELLARIO EUROPEO
I CERTIFICATI RICHIESTI ONLINE SI RITIRANO DOPO TRE GIORNI LAVORATIVI
Da lunedì 9 maggio 2022 sarà possibile richiedere, presentandosi direttamente allo sportello, il rilascio immediato del certificato previo pagamento del diritto di urgenza con marca da €. 7,84 in sostituzione della marca da €. 3,92.
Presto sarà attivato, sia per il rilascio immediato che per il deposito della domanda, un servizio di prenotazione elettronica di un appuntamento presso lo sportello. Tale sistema sostituirà l’attuale “filavia”.
Ufficio che lo rilascia: Casellario Giudiziale
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - accesso con numeratore - presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Palazzo di Giustizia di Milano ingresso di Corso di Porta Vittoria - l’erogazione dei numeri si conclude alle 12,30
ATTENZIONE: IL SABATO L'UFFICIO E' CHIUSO AL PUBBLICO
COSA E’
Il certificato del casellario giudiziale europeo riporta i provvedimenti di condanna pronunciati nell’ambito dell’Unione Europea a carico dei cittadini italiani. Esso è ricompreso, per tutti i cittadini italiani, nel certificato del Casellario Giudiziale nazionale rilasciato all'interessato (art.24 co.1 bis TU 313/02) ma può essere richiesto autonomamente ex art.25 ter TU 313/02.
Per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea possono essere rilasciate informazioni con valore legale sulle condanne emesse sul territorio dell'Unione Europea. Esse riportano i provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico del cittadino non italiano. Le informazioni sono prodotte tramite il sistema di interconnessione denominato ECRIS ai sensi dell'at.25 ter co.2 TU 313/02 e possono essere rilasciate solo dopo 10 giorni lavorativi. Gli unici Paesi europei non ancora connessi al sistema ECRIS sono: Malta, Portogallo, Slovenia e Grecia, con i quali la connessione è in corso d'opera. Risulta invece operativa la connessione con la Gran Bretagna.
L’informazione con valore legale sui precedenti penali relativi a condanne emesse nel territorio dell’Unione riporta i provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico di un determinato cittadino non italiano e deve essere accompagnata dal certificato del casellario nazionale al fine della conoscenza dei provvedimenti giudiziari riportati sull'intero territorio dell'Unione Europea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito del Ministero della Giustizia/schede pratiche.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta del certificato può essere presentata utilizzando il FORM ON LINE.
All’atto del ritiro portare:
- 1 marca da bollo da € 3,92 a titolo di diritto di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza (D.M. 09/07/2021 GU n.184 del 03.08.2021)
- 1 marca da bollo da € 16,00 (L. 71/2013- G.U. n°147 del 25/06/2013);
- 1 marca per diritti di certificato da €. 7,84 per il ritiro immediato (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021)
- documento di identità in corso di validità (Decr. Dir. 01/08/2005) dal quale risulti la cittadinanza.
DELEGA
Se la richiesta NON è presentata personalmente dall’intestatario del certificato o richiedente, occorrono anche:
- compilare, scansionare e allegare DELEGA del richiedente.
L'intestatario del certificato, o richiedente, può autorizzare il ritiro del certificato da parte del delegato anche nel caso in cui lo stesso risulti positivo sottoscrivendo apposita autorizzazione;
- copia del documento del richiedente/delegante dal quale risulti la cittadinanza.
CASI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO/DIRITTI
Casi in cui il rilascio dei certificati è gratuito:
per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);
per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);
per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);
per pratiche di divorzio e separazione (art. 19 L. 74/1987);
per ricorso avverso diniego ricongiungimento familiare per stranieri (art. 28 co. 6 L. 40/98).
Altri casi di esenzione dal bollo, con corresponsione dei soli diritti di certificazione, sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
L’utente che intenda usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo e/o dei diritti di certificato, produrrà idonea documentazione a dimostrazione di tale diritto (es.: numero del procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa, etc.).