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generale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

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UFFICIO LEGALIZZAZIONI APOSTILLE E CANCELLERIA CIVILE

E’ stato introdotto, in via sperimentale, un sistema di prenotazione APPUNTAMENTI che permetterà agli UTENTI di gestire in autonomia
il giorno e l’orario in cui decideranno di accedere al servizio relativo alle Apostille e Legalizzazioni, presso sportello 15 Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
del Palazzo di Giustizia di Milano ingresso di Corso di Porta Vittoria
lunedì, martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 13,00 per il solo deposito dei documenti da apostillare/legalizzare
giovedì dalle 10,00 alle 13,00 per il solo ritiro dei documenti apostillati/legalizzati richiesti la settimana precedente
Tempi di riconsegna previsti: 1 settimana circa
Tel. 0254334222 solo per informazioni (non appuntamenti)
Per le modalità di accesso all’agenda si rinvia direttamente al sito URP

Responsabile: Direttore Dott.ssa Donatella CIAMPA





Legalizzazione ed “apostille” atti pubblici e privati da autenticare per l’estero.

APOSTILLE

Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961: ratifica con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 pubblicato sulla G.U. n. 26 del 30/01/1967) relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta “apostille” (in italiano postilla). Questa è una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante   l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso   l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

E' necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un'amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un Cancelliere o da un Ufficiale Giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data   certa, un'autenticazione di firma apposti su un atto privato; mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.

Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l'esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima e si tratta di documenti che normalmente riguardano i rapporti di parentela, legami familiari, ovvero tutte quelle situazioni che in buona sostanza interessano la quasi totalità degli immigrati.

LEGALIZZAZIONE

Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura e, inoltre, il visto da parte del   Consolato dello Stato straniero in Italia (a pagamento). La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.

AVVERTENZA: Si tenga presente che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente.
Allo scopo consultare il sito del Ministero Affari Esteri http://atrio.esteri.it  

SEMPLIFICAZIONE   NELLA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI

Il 16 febbraio 2019 è   entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione Europea e che modifica il regolamento UE n. 1024/2012.

Il regolamento in questione:

  1. Abolisce la necessità di legalizzare i documenti pubblici, quali: certificati, estratti, copie integrali di atti di stato civile, nulla osta al matrimonio e certificati di capacità matrimoniale, allo scopo di ridurre   la burocrazia e i costi per i cittadini che presentano all’autorità di un Paese dell’Unione Europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro Paese della UE;
  2. Abolisce l’obbligo dell’apostille e semplifica le formalità riguardanti le copie autentiche e le traduzioni;
  3. Istituisce moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche ed agevolare la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti: la nascita; l’esistenza in vita; il decesso; il   matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;   l’unione registrata; il domicilio e/o la residenza; l’assenza di precedenti penali.

Tale regolamento si   applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti: nascita; decesso; nome; matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di un’unione registrata; scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; filiazione, compresa l’adozione; domicilio e/o residenza; cittadinanza; assenza di precedenti penali; diritto di votare e di candidarsi alle elezioni.

Il regolamento riguarda solo l’autenticità del documento pubblico e non il riconoscimento dei suoi contenuti o effetti.

Nei settori interessati dal regolamento, quando un cittadino presenta alle autorità di un paese dell’Unione Europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro paese dell’UE, le autorità riceventi non possono esigere che il documenti rechi il timbro apostille.

Per qualsiasi ulteriore od eventuale chiarimento si può accedere direttamente al Regolamento cliccando sul link sottostante


A CHI RIVOLGERSI

Presso sportello 15 Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Palazzo di Giustizia di Milano ingresso di Corso di Porta Vittoria lunedì, martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 13,00 per il solo deposito dei documenti da apostillare/legalizzare giovedì dalle 10,00 alle 13,00 per il solo ritiro dei documenti apostillati/legalizzati richiesti la settimana precedente.
Tempi di riconsegna previsti: 1 settimana circa.

L’interessato deposita l’atto da legalizzare o “apostillare” presso la sopra indicata Cancelleria per gli atti formati in Italia, da far valere all’estero, fatti salvi quelli per i quali, in forza del   Regolamento n. 1191/2016, non è più prevista.

La Procura della Repubblica provvede alla legalizzazione degli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, personale giudiziario, direttori di carceri, ufficiali giudiziari) che sono stati formati nel Circondario di competenza.
Per gli atti amministrativi è competente la Prefettura.

Per gli atti legalizzati non sono previsti costi.
  
  

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