Rilascio Copie TIAP - Cittadino
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415 BIS
UFFICIO 415 BIS
Responsabile: Direttore Dott.ssa Chantal KÄSER
Contatti Ufficio: 02.5433.2592-5746-3727
Solo per informazioni: info415bis.procura.milano@giustizia.it
(non verrà dato seguito ad istanze diverse)
AVVISO AI CITTADINI
PER LA CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI
Le parti interessate possono consultare i fascicoli:
1) con appuntamento: tramite compilazione Form cliccando QUI
2) senza appuntamento: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, IV° Piano, lato via San Barnaba - stanza 255, occupando le postazioni libere nella sala consultazione, venendo muniti di:
-documento di identità personale in corso di validità;
-copia notificata dell’avviso di conclusione indagini (415bis cpp) o di richiesta di archiviazione (408 cpp).
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COMPETENZE DELL’UFFICIO:
Presso l’Ufficio le parti interessate possono consultare i fascicoli per i quali il pubblico ministero abbia notificato l’avviso di conclusione di indagini ex art. 415 bis c.p.p. oppure l’avvenuta richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.
E’ possibile anche estrarre copia degli atti a cura delle stesse parti, previo pagamento dei diritti di copia, con urgenza o senza urgenza, in base alle tabelle ministeriali in vigore.
1) Chi può richiedere il fascicolo in visione?
Sono legittimati a richiedere il fascicolo in caso di 415 bis c.p.p.:
- L’indagato
- Il difensore (di cui si accerti la nomina agli atti)
- Il delegato (con delega specifica della parte interessata e copia del documento di identità del delegante)
- La parte offesa (previa autorizzazione del pubblico ministero)
Sono legittimati a richiedere il fascicolo in caso di 408 c.p.p.:
- La parte offesa (che ha ricevuto l’avviso di richiesta di archiviazione)
- L’indagato
- Il difensore (con la nomina agli atti)
- Il delegato (con delega specifica della parte interessata e copia del documento di identità del delegante)
2) Che cosa è necessario per la consultazione in presenza?
La persona interessata, e legittimata come sopra, deve presentarsi con documento di identità personale e la copia notificata dell’avviso di conclusione indagini o di richiesta di archiviazione.
Per gli avvocati è indispensabile che sia stata depositata la nomina (l’ufficio non può ricevere la nomina che deve essere presentata nella cancelleria del pubblico ministero competente).
L’Avvocato titolare del fascicolo può delegare altro legale alla visione/estrazione copie del fascicolo. Il delegato deve esibire e consegnare agli operatori dell’ufficio 415 bis il conferimento della delega.
3) Tutti i fascicoli con avviso di conclusione indagini e archiviazione si trovano presso questo ufficio?
No. Alcuni fascicoli, non ancora digitalizzati, possono essere trattenuti presso le Segreterie dei PM e, per tale motivo, è opportuno verificare la reale collocazione del fascicolo, leggendo attentamente l’avviso che è stato notificato, che dovrebbe riportare con precisione l’indicazione dell’ufficio presso il quale si trova depositato il fascicolo per la consultazione.
4) Quanto tempo è necessario per ritirare le eventuali copie di atti richieste?
Per i fascicoli digitalizzati in TIAP, le copie (nei limiti di 30 fogli) possono essere rilasciati con modalità cartacea, mentre per l’estrazione di un numero maggiore di copie viene rilasciato, immediatamente (o nel tempo massimo di due giorni) un CD/DVD. È possibile copiare i dati su una chiavetta USB di proprietà dell’interessato purché sigillata.
Per quanto attiene i fascicoli cartacei, invece, le copie possono essere ritirate il giorno stesso. L’attività di fotocopiatura è a carico delle parti interessate; l’ufficio mette a disposizione le fotocopiatrici e la carta.
5) Si possono esaminare e richiedere copie di eventuali CD o DVD allegati al fascicolo?
Per i supporti informatici contenuti nel fascicolo e non digitalizzati in TIAP (CD, DVD, memorie esterne, etc.) dovrà essere fatta istanza al PM che ne darà l’autorizzazione: possono essere esaminati presso l’ufficio consultazione atti e di essi può essere rilasciata copia. Quando il contenuto da duplicare non è riconducibile ad un numero di pagine, trattandosi di files audio o video, si pagano i diritti in misura di euro 327,56.
L’ufficio può rilasciare copia degli atti (documenti cartacei), a scelta del richiedente, su supporto cartaceo o su supporto informatico. Il pagamento dei diritti segue la tabella ministeriale in vigore.
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