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Sanzioni Amm. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Online dal 10 febbraio 1999
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Sanzioni Amm.

Certificati


Certificato delle sanzioni amministrative (art. 31)
Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi (art. 31)
Visura delle iscrizioni delle sanzioni amministrative (art. 33)


DOPO AVER RICEVUTO IL CODICE DI PRENOTAZIONE
CLICCANDO SU PRENOTA QUI DEVI EFFETTUARE LA TUA PRENOTAZIONE PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO RICHIESTO INSERENDO IL NOME E COGNOME CON RELATIVO CODICE DI PRENOTAZIONE

SI SEGNALA ALL’UTENZA CHE IN ASSENZA DI RICHIESTA ON LINE E DI PRENOTAZIONE ON LINE DI APPUNTAMENTO ALLO SPORTELLO NON VI SARA’ PIU’ LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLO SPORTELLO MEDIANTE BIGLIETTO EROGATO NEL SALONE E NON VERRA’ PIU’ ACCETTATA ALCUNA ISTANZA COMPILATA IN FORMATO CARTACEO



MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO

A partire da lunedì 8 settembre 2025 lo sportello del Casellario sarà aperto all’utenza che avrà già richiesto il certificato on line e munita di prenotazione obbligatoria dell’appuntamento effettuata esclusivamente a mezzo di Agenda Elettronica URP: APPUNTAMENTIL’utente può scegliere il giorno e l’orario del ritiro inserendo nello slot di prenotazione il numero di richiesta on line del certificato, indicando un indirizzo mail e un numero di telefono al fine di ricevere una missiva di conferma della prenotazione.

Nello spazio “note” l’utente potrà effettuare brevi segnalazioni all’Ufficio e comunicare se il ritiro avverrà per delega ad altra persona, eventuali esenzioni da bolli da documentare al momento del ritiro, o altro.

La missiva di conferma dell’appuntamento deve essere obbligatoriamente esibita agli operatori al momento dell’accesso allo sportello e determinerà l’ordine di accesso dell’utenza (verificare anche le cartelle di spam o posta indesiderata in caso non dovesse arrivare sulla casella di posta in arrivo).

RICHIESTE SENZA URGENZA: ACCESSO DOPO 4 GIORNI LAVORATIVI (ovvero senza contare i sabati, le domeniche e i giorni festivi);

RICHIESTE CON URGENZA: ACCESSO PRIMA DEI 4 GIORNI LAVORATIVI

AL MOMENTO DEL RITIRO:

L’utente dovrà presentarsi allo sportello munito delle marche da bollo (non sono ammessi pagamenti su PagoPA, come da indicazioni ministeriali), di un documento di identità non scaduto e della conferma della prenotazione ricevuta via mail.

N.B.: I certificati generali ad uso adozione sono esenti da bolli successivamente all’emissione del decreto di adottabilità, da produrre in copia allo sportello al momento del ritiro

Nel caso di accesso allo sportello da parte di un delegato, questo dovrà presentarsi anche con la delega a suo nome, fotocopia del documento di identità del delegante e un proprio documento di identità non scaduto.

I certificati verranno estratti allo sportello dall’operatore previa verifica dell’istanza presentata e sussistenza di tutte le condizioni sopra riportate.
Attenzione: con la medesima prenotazione non si possono richiedere i certificati per più di DUE nominativi tra quelli indistintamente rilasciati a cura del Casellario Giudiziale, inserendo i relativi numeri di istanza prenotata on line/tipologia accanto al proprio nominativo.

AGENZIE

La richiesta del certificato deve essere effettuata obbligatoriamente on line anche da agenzie, enti, associazioni e società in veste di stazione appaltante e verranno evase dall’Ufficio del Casellario nei soli giorni di lunedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.00:

- In caso di un numero di istanze non superiore a 20 certificazioni, le stesse verranno evase entro la settimana successiva, e quindi le domande presentate il lunedì e il giovedì verranno evase rispettivamente il lunedì o giovedì successivo, con ritiro fra le 9.00 e le 12.00;

- In caso di un numero superiore a 20 certificazioni, l’Ufficio di volta in volta provvederà a concordare con l’agenzia/società istante la data di riconsegna, tenuto conto del numero complessivo di domande e tipologia e di eventuali particolari scadenze segnalate e comprovate dal richiedente.

Le eventuali richieste di certificato urgente dovranno essere puntualmente segnalate ed opportunamente motivate da parte degli stessi richiedenti al momento della richiesta.

SI RICORDA ALL’UTENZA CHE IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DEVE ESSERE RICHIESTO AL CASELLARIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI RESIDENZA.

Si segnala, infatti, che sui certificati dei carichi pendenti rilasciati a persone non residenti nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica di Milano verrà apposta la seguente dicitura: “Il presente certificato attesta esclusivamente i carichi pendenti presso la Procura di Milano”

Dove: Lo sportello per il ritiro dei certificati emessi dal casellario Giudiziale si trova al piano terra, stanza 500 – ingresso consigliato da via Freguglia n. 1

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento obbligatoriamente prenotato su Agenda Elettronica URP Procura.
Si rammenta che l’esibizione della prenotazione è obbligatoria e non è più previsto alcun accesso mediante biglietto cartaceo.



ATTENZIONE: IL SABATO L'UFFICIO E' CHIUSO AL PUBBLICO


Il ritiro del certificato sarà possibile presso l'URP del Palazzo di Giustizia di Milano dopo:
4 giorni lavorativi per i certificati delle sanzioni amministrative (art. 31.P.R. 14/11/2002, n. 313) e per la Visura delle iscrizioni delle sanzioni amministrative (art. 33.P.R. 14/11/2002, n. 313  )
15 giorni lavorativi per Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi (art. 31.P.R. 14/11/2002, n. 313 )


Per ottenerlo occorrono:

  • Domanda di richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta utilizzando i  relativi moduli;

  • Una copia della visura camerale della società;

  • Il legale rappresentante può delegare una terza persona compilando con i dati di quest’ultima il modulo di delega, firmandolo in calce ed allegando le copie del proprio documento d’identità e del documento d’identità del delegato entrambi in corso di validità;

  • Documento d’identità non scaduto;

  • Una marca da bollo da €. 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n° 147 del 25/06/2013)

  • Una marca da bollo da euro 7,84 per il ritiro immediato (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021) (solo per il certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative);
  • Una marca da bollo da euro 3,92 per il ritiro dopo 4 giorni lavorativi (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021) (non urgenti e certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi).



*** ATTENZIONE ***

Le richieste di certificazioni del casellario e carichi pendenti effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi vanno indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo PEC:  casellario.procura.milano@giustiziacert.it



*** ATTENZIONE ***

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, nei certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: « A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ». Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.



Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
(pubblicato nella G.U. 13/02/2003 n. 36, Serie Ordinaria)

Art. 31 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dall'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.

Art. 33 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002

1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2 (6/a).

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(6/a) Con D.Dirett. 1° agosto 2005 (Gazz. Uff. 10 agosto 2005, n. 185) è stata data parziale e transitoria attuazione al presente articolo.

Delega del Richiedente



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