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Sanzioni Amm. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Online dal 10 febbraio 1999
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Sanzioni Amm.

Certificati


Certificato delle sanzioni amministrative (art. 31)
Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi (art. 31)
Visura delle iscrizioni delle sanzioni amministrative (art. 33)

Richiedilo online



Da lunedì 9 maggio 2022 sarà possibile richiedere, presentandosi direttamente allo sportello, il rilascio immediato del certificato previo pagamento del diritto di urgenza con marca da €. 7,84 in sostituzione della marca da €. 3,92.

Presto sarà attivato, sia per il rilascio immediato che per il deposito della domanda, un servizio di prenotazione elettronica di un appuntamento presso lo sportello. Tale sistema sostituirà l’attuale “filavia”.

Ufficio che lo rilascia:  Casellario Giudiziale

Orario di apertura al pubblico:  dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - accesso con numeratore presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Palazzo di Giustizia di Milano ingresso di Corso di Porta Vittoria - l’erogazione dei numeri si conclude alle 12,30



ATTENZIONE: IL SABATO L'UFFICIO E' CHIUSO AL PUBBLICO


Il ritiro del certificato sarà possibile presso l'URP del Palazzo di Giustizia di Milano dopo:
4 giorni lavorativi per i certificati delle sanzioni amministrative (art. 31.P.R. 14/11/2002, n. 313) e per la Visura delle iscrizioni delle sanzioni amministrative (art. 33.P.R. 14/11/2002, n. 313  )
15 giorni lavorativi per Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi (art. 31.P.R. 14/11/2002, n. 313 )


Per ottenerlo occorrono:

  • Domanda di richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta utilizzando i  relativi moduli;

  • Una copia della visura camerale della società;

  • Il legale rappresentante può delegare una terza persona compilando con i dati di quest’ultima il modulo di delega, firmandolo in calce ed allegando le copie del proprio documento d’identità e del documento d’identità del delegato entrambi in corso di validità;

  • Documento d’identità non scaduto;

  • Una marca da bollo da €. 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n° 147 del 25/06/2013)

  • Una marca da bollo da euro 7,84 per il ritiro immediato (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021) (solo per il certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative);
  • Una marca da bollo da euro 3,92 per il ritiro dopo 4 giorni lavorativi (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021) (non urgenti e certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi).



*** ATTENZIONE ***

Le richieste di certificazioni del casellario e carichi pendenti effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi vanno indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo PEC:  casellario.procura.milano@giustiziacert.it



*** ATTENZIONE ***

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, nei certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: « A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ». Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.



Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
(pubblicato nella G.U. 13/02/2003 n. 36, Serie Ordinaria)

Art. 31 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dall'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.

Art. 33 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002

1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2 (6/a).

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(6/a) Con D.Dirett. 1° agosto 2005 (Gazz. Uff. 10 agosto 2005, n. 185) è stata data parziale e transitoria attuazione al presente articolo.

Delega del Richiedente



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