Sanzioni Amm.
Certificato delle sanzioni amministrative (art. 31)
Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi (art. 31)
Visura delle iscrizioni delle sanzioni amministrative (art. 33)
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - accesso con numeratore presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Palazzo di Giustizia di Milano ingresso di Corso di Porta Vittoria - l’erogazione dei numeri si conclude alle 12,30
ATTENZIONE: IL SABATO L'UFFICIO E' CHIUSO AL PUBBLICO
Per ottenerlo occorrono:
Domanda di richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta utilizzando i relativi moduli;
Una copia della visura camerale della società;
Il legale rappresentante può delegare una terza persona compilando con i dati di quest’ultima il modulo di delega, firmandolo in calce ed allegando le copie del proprio documento d’identità e del documento d’identità del delegato entrambi in corso di validità;
Documento d’identità non scaduto;
Una marca da bollo da €. 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n° 147 del 25/06/2013)
- Una marca da bollo da euro 7,84 per il ritiro immediato (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021) (solo per il certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative);
Una marca da bollo da euro 3,92 per il ritiro dopo 4 giorni lavorativi (D.M. 09/07/2021 G.U. n° 184 del 03/08/2021) (non urgenti e certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi).
*** ATTENZIONE ***
Le richieste di certificazioni del casellario e carichi pendenti effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi vanno indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo PEC: casellario.procura.milano@giustiziacert.it
*** ATTENZIONE ***
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, nei certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: « A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ». Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
(pubblicato nella G.U. 13/02/2003 n. 36, Serie Ordinaria)
Art. 31 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002
1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dall'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
Art. 33 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002
1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2 (6/a).
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(6/a) Con D.Dirett. 1° agosto 2005 (Gazz. Uff. 10 agosto 2005, n. 185) è stata data parziale e transitoria attuazione al presente articolo.