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Tirocini DL 90/2014 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Online dal 10 febbraio 1999
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Tirocini DL 90/2014

La DOMANDA sarà valutata tempestivamente e seguirà colloquio preliminare

 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
 Non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 
Le stesse saranno accolte fino a copertura dei posti disponibili.
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione allo stage deve essere presentata esclusivamente on line utilizzando la piattaforma nazionale del Ministero della Giustizia.
 
Si informa che è stata avviata presso questa Procura della Repubblica la procedura per la selezione di tirocinanti per progetti formativi presso gli uffici giudiziari (Art. 73 del D.L. 69/2013 n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dall’art.50 del D.L. n. 90/2014 (convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114) della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza.
Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Milano ai sensi dell’art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98), come modificato dall’art. 50 co. 2 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge 11/8/2014 n. 114).

Ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 (convertito nella legge n. 98 del 2013), come modificato dall’art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) è indetta la selezione di tirocinanti da immettere presso la Procura della Repubblica nell’anno 2015.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:
  • siano laureati in Giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  • siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, 11.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
  • abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non abbiano compiuto i trenta anni di età.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.
 
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
 
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocini consentono un punto di vista privilegiato sull'attività giudiziaria, perché lo stagista affianca il magistrato in tutte le sue attività e collabora con lui.

Possono quindi costituire un momento formativo importante anche per l'aspirante avvocato che voglia rendersi conto di come vanno le cose "dall'altra parte della scrivania".
 
I tirocini di 18 mesi costituiscono oggi il più rapido canale per l'accesso al concorso in magistratura. Consentono una formazione “sul campo” del futuro magistrato, che deve però essere necessariamente affiancata da un adeguato studio teorico.
 
Ad ogni tirocinante sarà fornita una postazione di lavoro con un PC con credenziali personali per l’accesso ad Italgiureweb, un tesserino di riconoscimento idoneo all’accesso ai Palazzi di Giustizia dagli ingressi riservati al personale giudiziario.
 
Sono stati predisposti piani formativi dedicati ai tirocinanti stessi, al fine di estendere anche a questi la partecipazione alla formazione decentrata del distretto e prevedere appositi momenti formativi.

Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Milano, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
Per espressa previsione dell’art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), “lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi” e spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell’art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall’art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell’eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

Va ricordato che lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.

Come previsto dalle Linee Guida in materia, lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l’Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

ESITO DELLO STAGE

II magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.

  • L’ESITO POSITIVO DELLO STAGE È VALUTATO per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  • COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
  • COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
  • COSTITUISCE TITOLO PER L’ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006. n. 160, e successive modificazioni.

Il tirocinio permette di specializzarsi nelle seguenti materie:

1.   Diritto penale della crisi d’impresa
2.   Diritto penale societario, dei mercati finanziari, diritto tributario, diritto penale della P.A.
3.   Diritto penale economico transnazionale (conoscenza inglese)
4.   Diritto penale sulla concorrenza del mercato, frode e cybercriminalità
5.   Diritto penale della criminalità organizzata e misure di prevenzione
6.   Diritto penale per la tutela dei soggetti deboli e delle vittime vulnerabili
7.   Diritto penale dell’ambiente e del lavoro, colpe professionali
8.   Diritto dell’esecuzione penale

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA Dl UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei   requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.


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