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sono vittima di un reato informatico - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Online dal 10 febbraio 1999
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sono vittima di un reato informatico


La maggior parte dei reati informatici è procedibile a querela di parte e dunque l’acquisizione della stessa, nelle forme previste dalla legge, costituisce una condizione di procedibilità.

Il Legislatore penale, infatti, a fronte della regola generale della cd. procedibilità d’ufficio, individua alcune fattispecie incriminatrici in relazione alle quali sarà possibile lo sviluppo delle indagini e, all’esito, l’esercizio dell’azione penale solamente in presenza di specifici elementi quali, per quanto qui rileva, proprio la querela (art. 50 comma 2 codice procedura penale).


Solo la querela (e non anche la mera denuncia) è considerata condizione di procedibilità dal momento che, tramite essa, la persona offesa manifesta esplicitamente la volontà che si proceda in ordine al fatto reato dalla stessa subito (art. 336 codice procedura penale).

Laddove invece l’intento della persona offesa/danneggiata dal reato non sia quello di far iniziare un procedimento penale ma solo quello, come spesso capita nella materia che qui interessa, di disconoscere la riferibilità a sé stesso

• di una determinata casella e-mail
• di un determinato account di Facebook e/o di altro sistema di comunicazione (es. chat)
• di determinate spese telefoniche
• di un determinato altro evento, anche informatico, di cui si è avuta diretta conoscenza

può invece bastare, ed è anzi consigliabile, la semplice denuncia alle Forze dell’Ordine (dal momento che la querela - sicuramente preferibile dal punto di vista procedurale, lo si ribadisce, per la sua natura di presupposto essenziale di procedibilità - implica comunque un più ampio coinvolgimento per chi la rende essendo propria ed insita nella stessa una esplicita manifestazione di volontà  punitiva nei confronti dei responsabili del fatto), che ne rilasceranno, a richiesta e per gli usi consentiti dalla Legge, copia da presentare successivamente al gestore telefonico, all’istituto di credito o ad altri soggetti interessati per eventuali rimborsi/risarcimenti/disconoscimenti.



A titolo di riepilogo, nel file allegato (tratto dalle Direttive per la Polizia Giudiziaria del Distretto di Milanosui primi accertamenti investigativi in materia di reati informatici”) vengono indicati alcuni elementi di fatto che dovrebbero essere forniti dalla persona offesa laddove la stessa intenda proporre non già una mera denuncia ma una querela, in quanto utili per il proseguo delle indagini di carattere informatico.

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